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CONVENZIONE DI BEYROUTH

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Patto costituzionale sulla cittadinanza, la non-dominazione e la garanzia del pluralismo libanese

FORZA COMPLETA DEL TESTO

Versione di lavoro — 26 agosto 2026

Principio cardinale

La maggioranza governa, ma non domina mai.

La minoranza può perdere un’elezione, ma non può mai perdere i suoi diritti.

Il cittadino precede politicamente la sua affiliazione religiosa.

Progetto guidato da Bernard Raymond Jabre

Natura del documento

Questo testo è un progetto preliminare costituzionale e politico. Il suo scopo è porre le basi giuridiche per un Libano dove la cittadinanza è la prima nell’ordine politico, dove i diritti fondamentali dell’individuo sono intangibili, e dove il pluralismo comunitario è protetto senza trasformare ogni comunità in un veto permanente sullo stato.

Al fine di diventare pienamente efficace contro le autorità pubbliche, tale patto dovrebbe essere integrato nel vertice dell’ordine giuridico libanese, anche attraverso la revisione costituzionale e l’attuazione delle leggi organiche. La sua redazione finale dovrebbe essere esperta da costituzionalisti, giudici, esperti di diritti umani e rappresentanti della società civile e sensibilità libanese.

La filosofia del progetto è semplice: non proteggere più le comunità condividendo lo stato a tempo indeterminato, ma proteggerle rendendo legalmente impossibile il loro dominio reciproco — pur garantendo ad ogni libanese che i loro diritti civili e politici non dipendono mai dalla loro fede, numero o peso demografico.

PREAMBILE

Noi libanese,

eredi di una terra dove per secoli diverse religioni, culture, tradizioni, lingue, ricordi e comunità si sono incontrati;

riconoscere che questa diversità è uno dei beni fondamentali del Libano, ma che ha anche, quando è stato politicamente strumentalizzato, nutrito paura, confronto, intervento straniero e guerre;

avendo appreso dalla nostra storia che nessuna comunità, maggioranza demografica, maggioranza politica, religione, ideologia o forza armata può legittimamente rivendicare il proprio Libano o imporre il loro dominio agli altri;

affermando che il Libano appartiene anche a tutti i suoi cittadini e che nessun libanese ha più diritti lì semplicemente a causa del suo numero, religione, religione, sesso, origine, regione o affiliazione politica;

convinto che la pace civile non può basarsi sull’unica distribuzione confessionale dell’ufficio pubblico, ma deve basarsi su una garanzia più profonda: che nessuno può essere politicamente cancellato, discriminato o dominato dal cambiamento demografico o da un cambiamento di maggioranza;

affermando che l’individuo umano precede politicamente la sua affiliazione religiosa e che la cittadinanza libanese costituisce, nell’ordine giuridico dello Stato, la qualità politica primaria di qualsiasi libanese;

riconoscendo contemporaneamente che le comunità religiose e culturali costituiscono realtà storiche legittime e che hanno il diritto alla libertà, alla sicurezza e alla conservazione della loro identità, senza che tale riconoscimento sia in grado di conferire loro un diritto di dominio sui loro membri o di proprietà permanente su una parte dello Stato;

rifiutando il dominio della maggioranza sulle minoranze e il dominio della comunità sugli individui;

affermare che la democrazia significa il diritto della maggioranza a governare ma mai a dominare;

affermare che una minoranza può perdere un’elezione senza mai perdere i suoi diritti;

convinto che nessuna comunità dovrebbe cercare da qualsiasi potere straniero, milizia o particolare forza armata la sicurezza che lo Stato libanese ha il dovere di garantire a tutti;

il desiderio di trasformare gradualmente la Repubblica libanese da un sistema di divisione religiosa del potere in uno Stato di cittadini liberi e uguali, proteggendo al contempo il suo pluralismo storico;

adottiamo questa Convenzione di Beirut come fondamento politico e giuridico permanente per la convivenza libanese.

TITOLO I — PRINCIPI DI FUNZIONE DELLA REPUBBLICA

Articolo 1 — Primato della cittadinanza

Tutti i libanesi sono cittadini prima della Repubblica prima di qualsiasi altro membro.

Lo status di cittadino libanese costituisce la sua identità politica e giuridica nelle sue relazioni con lo Stato.

Nessun diritto politico, civile, amministrativo, economico o sociale può essere concesso, rifiutato, diminuito o aumentato secondo l’affiliazione religiosa o religiosa di un cittadino, salvo le disposizioni transitorie espressamente previste nella Costituzione durante il periodo di disdetta.

Articolo 2 — Parità fondamentale

Tutti i cittadini libanesi sono uguali in dignità, diritti e doveri.

La legge non riconosce alcuna gerarchia basata, tra l’altro:

• religione;

• confessione;

• assenza di religione;

• origine familiare;

• sesso;

• la regione;

• lingua;

• convinzioni filosofiche;

• pareri politici;

• situazione sociale;

• fortuna;

• o qualsiasi altra condizione personale.

Articolo 3 — Principio di non-dominazione

Nessun cittadino, gruppo, partito, comunità, istituzione religiosa o autorità pubblica può esercitare o rivendicare il potere con l’oggetto o l’effetto di porre un’altra parte della popolazione in una posizione di dominio politico, giuridico o istituzionale.

Articolo 4 — Principio democratico fondamentale

La maggioranza governa; Non può mai dominare.

La minoranza può perdere un’elezione; non può mai perdere i suoi diritti.

In nessun caso un’alternanza democratica può mettere in discussione i diritti fondamentali di un cittadino o la legittima esistenza politica di una minoranza.

Articolo 5 — Indipendenza dei diritti in relazione al numero

I diritti fondamentali dei cittadini e le garanzie essenziali accordate alle comunità non variano con la loro importanza demografica.

Nessun cambiamento demografico, censimento, emigrazione, immigrazione e qualsiasi cambiamento nelle proporzioni tra le comunità può creare, sopprimere o diminuire un diritto fondamentale da soli.

Il numero può determinare una maggioranza elettorale. Non può determinare il valore di un diritto.

Articolo 6 — sovranità comune

La sovranità appartiene esclusivamente al popolo libanese nel suo insieme.

Nessuna comunità, nessun partito, nessuna istituzione religiosa o regione può pretendere di tenere una frazione sovrana dello stato.

Nessuna maggioranza può pretendere di essere l’unico proprietario di questa sovranità.

TITOLO II — CITTADINANZA LIBANAIS

Articolo 7 — Cittadinanza indipendente della religione

L’esercizio della cittadinanza libanese non è soggetto a:

• l’appartenenza a una religione;

• l’adesione a una data denominazione;

• la dichiarazione di una religione;

• mantenimento nella religione di nascita;

• l’assenza di religione.

Articolo 8 — Libertà di appartenenza

Ognuno ha la sua appartenenza religiosa o filosofica liberamente.

E’ libera

• credere;

• non credere;

• pratica;

• non praticare;

• cambiare religione;

• lasciare una comunità;

• unire una comunità;

• non dichiarare l’adesione.

Tale decisione non comporta alcuna perdita di diritti civili o politici.

Articolo 9 — Neutralità dello status civile politico

Nessun documento necessario per l’esercizio dei diritti politici, civili o amministrativi può richiedere la menzione della religione o della confessione.

Lo Stato può conservare le informazioni strettamente necessarie per l’amministrazione dei regimi religiosi liberamente scelti dai cittadini, ma queste informazioni:

1. rimanere confidenziali;

2. non può essere utilizzato per determinare l’accesso a un lavoro, una funzione o un servizio pubblico;

3. non è utilizzato per scopi discriminatori.

Articolo 10 — Diritto allo status civile

Ogni cittadino libanese ha il diritto ad uno status civile comune organizzato dalla legge.

L’appartenenza a una comunità religiosa non può costringere un cittadino, contro la sua volontà, ad essere soggetto alla giurisdizione religiosa per tutta la sua vita personale.

I regimi religiosi di status personale possono rimanere per i cittadini che scelgono liberamente di aderire a loro, nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione.

Articolo 11 — Uguaglianza tra uomini e donne

Gli uomini e le donne sono pienamente uguali nei diritti civili, politici, economici e sociali.

La legge garantisce in particolare l’uguaglianza:

• accesso all’ufficio pubblico;

• nei diritti politici;

• in matrimonio civile;

• nella protezione della famiglia;

• nella trasmissione della nazionalità;

• e in tutte le relazioni tra il cittadino e lo Stato.

Nessuna regola comunitaria può essere contraria a un cittadino quando la sua applicazione influenzerebbe il nucleo immateriale dei diritti fondamentali riconosciuti dalla presente Convenzione.

TITOLO III — DIRITTI INTANGIBILE DEI CITTADINI

Articolo 12 — Nucleo costituzionale immateriale

1. dignità umana;

2. il diritto alla vita;

3. libertà personale;

4. uguaglianza davanti alla legge;

5. libertà di coscienza;

6. libertà di religione;

7. libertà di cambiare religione o di non avere religione;

8. libertà di espressione;

9. libertà di assemblea;

10. libertà di associazione;

11. libertà politica;

12. il diritto di partecipare agli affari pubblici;

13. il diritto di voto;

14. il diritto di essere candidato;

15. uguale accesso al servizio pubblico;

16. il diritto ad un giudice indipendente;

17. il diritto ad un efficace rimedio costituzionale;

18. protezione contro la discriminazione.

Articolo 13 — Parità politica

Ogni cittadino ha lo stesso diritto di partecipare alla conduzione degli affari pubblici.

A lungo termine, nessuna funzione politica della Repubblica può essere legalmente riservata a una persona a causa della sua confessione.

Le disposizioni religiose esistenti possono rimanere solo nel contesto della transizione prevista dalla presente Convenzione.

Articolo 14 — Accesso all’ufficio pubblico

Le funzioni amministrative, giudiziarie, militari, di sicurezza e pubbliche sono assegnate secondo:

• competenza;

• integrità;

• esperienza;

• merito;

• e le esigenze del servizio pubblico.

Nessuno ha diritto ad un servizio pubblico solo a causa della loro appartenenza alla comunità.

Articolo 15 — Divieto di esclusione sistemica

Una regola apparentemente neutrale che avrebbe l’effetto durevole e oggettivamente dimostrabile di escludere sistematicamente una classe di cittadini dalla vita politica o pubblica può essere dichiarata incostituzionale.

Tuttavia, una differenza statistica nella sola rappresentazione non è sufficiente a costituire una discriminazione.

Ci devono essere prove di un ostacolo ingiustificato, serio e duraturo alla parità di accesso.

TITOLO IV — COMUNITÀ E PLURALISM

Articolo 16 — Riconoscimento del pluralismo

La Repubblica riconosce il contributo storico delle comunità religiose e culturali alla formazione del Libano.

Garantisce la loro libertà di esistenza e il loro diritto di preservare il loro patrimonio religioso, culturale, educativo e storico.

Articolo 17 — Natura dei diritti della Comunità

I diritti delle comunità sono destinati a proteggere la libertà delle persone che li compongono e il pluralismo nazionale.

Non costituiscono:

• né sovranità speciale;

• né una proprietà in funzione dello Stato;

• né un diritto di dominio sui loro membri;

• un diritto permanente a una quota di ministeri o di occupazione pubblica.

Articolo 18 — Diritti collettivi tutelati

1. l’esercizio libero del culto;

2. libertà di organizzazione religiosa;

3. la protezione dei luoghi di culto;

4. l’istituzione e la gestione delle istituzioni religiose;

5. libertà di educazione religiosa;

6. l’istituzione di scuole e istituzioni culturali secondo le norme nazionali;

7. la conservazione del patrimonio religioso e culturale;

8. libertà di associazione;

9. protezione dalla persecuzione;

10. protezione contro la discriminazione collettiva;

11. accesso effettivo alla rappresentanza politica.

Articolo 19 — Nessun diritto di possesso dello Stato

Nessuna comunità può rivendicare come diritto costituzionale permanente:

• la presidenza di una determinata istituzione;

• un ministero;

• gestione amministrativa;

• un comando militare;

• un posto giudiziario;

• un numero fisso di posti di lavoro pubblici;

• o una parte specifica delle risorse dello Stato.

La Comunità garantisce la tutela dell’esistenza e della libertà; non crea diritti di proprietà nello Stato.

Articolo 20 — Divieto di dominio interno

Un’autorità comunitaria non può:

• privare un membro dei suoi diritti politici;

• prevenire il cambiamento della religione;

• imporre una condanna a lui;

• limitare il diritto di voto;

• determinare il suo parere politico;

• o imporre a lui un vincolo incompatibile con i suoi diritti fondamentali.

La comunità è protetta dallo Stato; l’individuo è anche protetto dalla sua comunità.

TITOLO V — PROTEZIONE CONTRO IL TYRANCY DELLA MAGORITÀ

Articolo 21 — Divieto delle leggi di dominio

Qualsiasi misura il cui scopo effettivo o effetto evidente è:

1. escludere definitivamente una comunità dalla vita nazionale;

2. ritirare da lui l’esercizio delle sue libertà religiose;

3. vietargli di esprimere la sua identità;

4. sottoponerla alla discriminazione istituzionale;

5. privarla di qualsiasi rappresentanza politica efficace;

6. organizzare il suo spostamento forzato;

7. modificare volontariamente una regione per espellere una popolazione;

8. o creare una situazione di persecuzione o di dominio contro di lui.

Articolo 22 — Test costituzionale di protezione

La sfida di una legge in nome dei diritti di una minoranza può portare al suo annullamento solo se è dimostrato:

• danni reali e sostanziali;

• un effetto serio;

• una natura discriminatoria o sproporzionata;

• e una minaccia sufficientemente diretta ad un diritto fondamentale garantito.

La semplice perdita di un vantaggio politico, di una posizione, di una quota o di un’influenza non costituisce un danno esistenziale.

Articolo 23 — Proporzionalità

Qualsiasi limitazione di un diritto fondamentale deve:

1. essere fornito dalla legge;

2. perseguire un obiettivo legittimo;

3. sia necessario;

4. essere proporzionato;

5. essere i mezzi meno attaccabili ragionevolmente disponibili;

6. essere soggetto a revisione giudiziaria.

Articolo 24 — Nessun veto religioso generale

Nessuna comunità ha un diritto generale di veto sulla legislazione o sulle azioni governative.

La tutela dei diritti fondamentali è esercitata dalla legge e dal giudice costituzionale, non dalla paralisi permanente delle istituzioni.

TITOLO VI — DECONFESSIONALIZZAZIONE POLITICA

Articolo 25 — Obiettivo

La Repubblica si sta gradualmente spostando da un sistema di rappresentanza delle comunità a un sistema di rappresentanza dei cittadini, pur mantenendo garanzie specifiche dove rimangono necessarie per proteggere il pluralismo.

Articolo 26 — Principio di sicurezza prioritario

La deconfessione politica non può basarsi sulla brutale abolizione delle garanzie esistenti.

Essa è organizzata secondo il principio: prima garanzia dei diritti, poi abolire gradualmente le quote che sono diventate inutili.

Articolo 27 — Prima tappa: costituzionalizzazione delle garanzie

Prima di qualsiasi abolizione generale delle garanzie confessionali sono messe in atto:

1. i diritti immateriali previsti dalla presente convenzione;

2. una Corte costituzionale indipendente;

3. il rimedio costituzionale individuale;

4. un’autorità elettorale indipendente;

5. legislazione antidiscriminazione completa;

6. libertà di status personale civile;

7. garanzie di indipendenza giudiziaria.

Articolo 28 — Seconda tappa: amministrazione pubblica

Il riferimento confessionale viene cancellato in:

• amministrazione;

• istituzioni pubbliche;

• la magistratura;

• università pubbliche;

• enti normativi;

• le forze di sicurezza;

• e le forze armate,

soggetto ai meccanismi temporanei necessari per la transizione.

Le nomine sono fatte esclusivamente sulla base di competenza, integrità e merito.

Articolo 29 — Terza tappa: Camera dei deputati

Una Camera dei deputati è eletta su base nazionale e non confessionale.

Qualsiasi cittadino può votare per qualsiasi candidato in conformità con la legge elettorale, indipendentemente dalle rispettive religioni.

La legge elettorale assicura:

• pluralismo politico;

• uguaglianza di suffragio;

• rappresentazione territoriale equa;

• ragionevole proporzionalità;

• e l’impossibilità per un gruppo di escludere artificialmente altri.

TITOLO VII — IL SENATO DI GARANZIA E PLURALISM

Articolo 30 — Creazione

Contemporaneamente all’elezione di una Camera dei Deputati su base non confessionale, è istituito un Senato di garanzie e pluralismo, secondo il principio già previsto dalla Costituzione.

Articolo 31 — Oggetto del Senato

Il Senato non costituisce una seconda camera confessionale che esercita il potere generale.

La sua missione è limitata:

• protezione del pluralismo;

• cambiamenti fondamentali del patto nazionale;

• i materiali che possono influenzare direttamente le garanzie esistenziali dei componenti della società libanese.

Articolo 32 — Rappresentanza

Una legge costituzionale determina la sua composizione in modo che:

• sono rappresentate le principali famiglie spirituali del Libano;

• nessuna comunità può controllarla da sola;

• i cittadini che non rivendicano alcuna affiliazione confessionale possono essere rappresentati;

• la rappresentanza delle donne è garantita;

• nessuna affiliazione comunitaria conferisce una superiorità di dignità o di cittadinanza.

Qualsiasi dichiarazione di appartenenza, se del caso, necessaria per l’elezione del Senato è volontaria e riservata e non ha altri effetti legali.

Articolo 33 — Competenza limitata

Il Senato interviene esclusivamente su:

1. cambiamenti nei diritti fondamentali;

2. regole sulla libertà religiosa;

3. le regole di base dello stato personale;

4. la struttura territoriale dello Stato;

5. cambiamenti essenziali nel sistema elettorale;

6. questa Convenzione;

7. le disposizioni costituzionali che proteggono il pluralismo.

Non ha alcuna competenza generale su:

• il bilancio corrente;

• tassazione ordinaria;

• politica economica;

• appuntamenti amministrativi;

• o azione governativa quotidiana.

Articolo 34 — Veto economico

Il Senato può esercitare un veto suspensivo motivato sulla legislazione ordinaria all’interno della sua giurisdizione.

Questo veto provoca:

1. una nuova delibera;

2. un tentativo di conciliazione;

3. e, in caso di presunta violazione di un diritto fondamentale, la possibilità di portare la questione dinanzi alla Corte costituzionale.

Non può diventare un meccanismo permanente di paralisi.

TITOLO VIII — LA CORTE COSTITUTIVA

Articolo 35 — Trasformazione del Consiglio costituzionale

Il Consiglio costituzionale si trasforma nella Corte costituzionale della Repubblica libanese.

Garantisce:

• la Costituzione;

• la presente convenzione;

• libertà fondamentali;

• parità tra i cittadini;

• e il principio della non-dominazione.

Articolo 36 — Indipendenza

I membri della Corte:

• sono scelti per la loro competenza e integrità giuridica;

• non rappresentano nessuna comunità;

• non esercitare alcun mandato politico;

• non ricevere istruzioni;

• avere un mandato lungo, non rinnovabile e protetto.

La composizione della Corte non può derivare da una distribuzione confessionale obbligatoria.

Articolo 37 — Riferimento del cittadino

Qualsiasi cittadino che ritenga che una legge, un regolamento o un atto di pubblica autorità violi uno dei suoi diritti costituzionali può, alle condizioni stabilite da una legge organica, applicarsi alla Corte costituzionale.

Pertanto, il diritto costituzionale non appartiene più solo ai governi o alle autorità comunitarie.

Il cittadino stesso diventa custode della Costituzione.

Articolo 38 — Azione collettiva

Un gruppo di cittadini o un’associazione con un interesse legittimo può applicarsi alla Corte quando una misura pubblica viola gravemente i diritti fondamentali di una categoria identificabile di cittadini.

Le autorità religiose possono anche riferire la questione delle libertà religiose alla Corte, senza beneficiare di un diritto generale di veto politico.

Articolo 39 — Effetto delle decisioni

Qualsiasi disposizione dichiarata contraria al nucleo immateriale dei diritti cessa di avere effetto alle condizioni determinate dalla Corte.

Le decisioni della Corte sono vincolanti per tutte le autorità pubbliche.

TITOLO IX — SOVEREIGNTÀ E FORZA GIURIDICA

Articolo 40 — Monopoli di forza

La protezione di tutti i cittadini e delle comunità è un obbligo esclusivo della Repubblica.

Solo le istituzioni legali dello Stato possono detenere e utilizzare la forza militare organizzata.

Nessun partito, comunità, organizzazione religiosa o gruppo politico può mantenere una forza armata autonoma.

Articolo 41 — Nessuna arma come garanzia comunitaria

Nessuna comunità può invocare la sua sicurezza, religione o rappresentanza politica per giustificare l’esistenza permanente di un’organizzazione armata al di fuori dell’autorità dello Stato.

Lo Stato assume in cambio l’obbligo positivo e assoluto di proteggere tutti i componenti del paese.

Articolo 42 — Divieto di tutela estera

Nessun potere straniero può esercitare un diritto di protezione politica su una comunità libanese.

Nessuna comunità può delegare i suoi diritti politici a uno Stato straniero in Libano.

La tutela dei diritti riguarda principalmente:

• la Costituzione;

• giustizia;

• istituzioni nazionali;

• e, in alternativa, i meccanismi internazionali ai quali il Libano ha liberamente aderito.

TITOLO X — GARANZIA ISTITUZIONALE SUPPLEMENTARI

Articolo 43 — Giustizia indipendente

L’indipendenza della magistratura costituisce una garanzia fondamentale della presente Convenzione.

Nessun magistrato può essere istruito da un potere politico, religioso o economico.

Le nomine, le carriere e le sanzioni giudiziarie devono essere protette da interferenze politiche.

Articolo 44 — Autorità elettorale indipendente

Le elezioni nazionali e locali sono controllate da un’autorità permanente indipendente con risorse proprie.

Garantisce:

• parità tra candidati;

• trasparenza del finanziamento politico;

• l’integrità del voto;

• accesso equo ai media;

• e l’assenza di discriminazione religiosa.

Articolo 45 — Parti politiche

Ogni cittadino è libero di creare o unirsi a un partito politico.

I partiti possono avere ispirazione religiosa, filosofica, sociale o politica, ma:

• devono rispettare la democrazia;

• accettare l’uguaglianza dei cittadini;

• rinunciare alla violenza;

• non hanno organizzazione armata;

• e non può esigere l’abolizione dei diritti fondamentali di una categoria di cittadini.

Articolo 46 — Finanziamenti esteri e trasparenza

Il finanziamento straniero dei partiti politici, delle organizzazioni e delle istituzioni direttamente coinvolte nella vita politica è soggetto a rigide regolamentazioni, trasparenza e controllo della legge.

Nessun finanziamento straniero può permettere ad un potere esterno di esercitare il controllo politico su una componente libanese.

TITOLO XI — INTERPRETAZIONE DEI DIRITTI

Articolo 47 — Primato della persona

In caso di conflitto tra una prerogativa comunitaria e un diritto fondamentale della persona, il giudice cerca una conciliazione che rispetti il pluralismo.

Tuttavia, il nucleo essenziale della dignità e dei diritti fondamentali dell’individuo non può essere sacrificato in nome dell’interesse comunitario.

Articolo 48 — Interpretazione favorevole alla libertà

Ogni ambiguità relativa all’entità della libertà fondamentale deve essere interpretata a favore della libertà, soggetta ai diritti equivalenti degli altri.

Articolo 49 — Divieto di diversione comunitaria

La protezione ai sensi della presente convenzione non è invocata per:

• imporre una credenza;

• mantenere un privilegio economico;

• mantenere un posto pubblico;

• proteggere la corruzione;

• bloccare un’indagine giudiziaria;

• prevenire l’applicazione di una regola generale legittima;

• neutralizzare il normale funzionamento delle istituzioni.

TITOLO XII — DAL TRASPORTO AL CITTADINO

Articolo 50 — Principio generale di transizione

La trasformazione del sistema politico si sta gradualmente sviluppando per evitare sia l’indefinita perpetuazione del confessionale che la brutale soppressione delle garanzie necessarie per la fiducia tra i componenti del paese.

Articolo 51 — Fase I: garanzie di costruzione

La priorità è adottata:

1. questa Convenzione in ordine costituzionale;

2. Riforma della Corte costituzionale;

3. indipendenza istituzionale della giustizia;

4. il rimedio costituzionale individuale;

5. legislazione antidiscriminazione;

6. stato personale civile;

7. riforma elettorale preparatoria;

8. garanzie dell’indipendenza dell’amministrazione.

Articolo 52 — Fase II: deconfessionalizzazione dello stato amministrativo

Le quote confessionali sono in fase di servizio pubblico e sostituite da procedure di reclutamento basate sul merito trasparente.

Un meccanismo di monitoraggio temporaneo verifica che una presunta politica di merito non nasconde un’esclusione sistematica.

Articolo 53 — Fase III: Riforma del potere legislativo

Viene eletta una Camera dei Deputati non confessionale.

Il Senato delle Garanzie è contemporaneamente stabilito.

La Camera rappresenta i cittadini; il Senato protegge il pluralismo.

Articolo 54 — Fase IV: Fine della proprietà confessionale delle funzioni

Quando le istituzioni di garanzia previste nella presente convenzione funzionano efficacemente, la riserva confessionale delle più alte funzioni dello Stato viene progressivamente abrogata.

Qualsiasi cittadino che soddisfi i requisiti costituzionali può quindi assumere qualsiasi funzione della Repubblica.

Articolo 55 — Irreversibilità dei diritti

Nessuna riforma della deconfessione può ridurre:

• libertà religiosa;

• diritti culturali;

• protezione contro la discriminazione;

• libertà di istituzioni religiose;

• o i diritti fondamentali di una minoranza.

Deconfessionalizzare lo stato non significa deconfessionalizzare la società mediante la coercizione.

TITOLO XIII — CAUSE SAFEGUARDI

Articolo 56 — Clausola di base

Non può essere abolita:

1. uguaglianza di tutti i cittadini;

2. dignità umana;

3. libertà di coscienza;

4. libertà religiosa;

5. il principio della non discriminazione;

6. il carattere democratico della Repubblica;

7. il principio che la maggioranza non può abolire i diritti delle minoranze;

8. il principio che una comunità non può rimuovere i diritti dei suoi membri;

9. Unità di Stato e sovranità;

10. il monopolio della forza legittima da parte dello Stato.

Articolo 57 — Revisione della convenzione

Qualsiasi revisione delle disposizioni della presente Convenzione richiede una procedura costituzionale rafforzata.

Nessuna revisione può avere l’oggetto o l’effetto di ripristinare una gerarchia di cittadinanza basata sulla religione o sulla confessione.

Articolo 58 — Controllo preliminare

Ogni modifica ai principi fondamentali della Convenzione è sottoposta alla Corte costituzionale prima dell’entrata in vigore.

La Corte verifica che non distrugge l’essenza del Patto di Cittadinanza e di Non-Dominazione.

TITOLO XIV — DIPOSIZIONE FINALE

Articolo 59 — La fondazione della Repubblica

Lo scopo di questa Convenzione non è né abolire le religioni né cancellare le comunità né negare la storia del Libano.

Essa mira a stabilire uno spazio politico comune tra loro e sopra di loro: cittadinanza libanese.

La religione rimane una libertà.

La comunità rimane un membro.

La cittadinanza diventa il fondamento del diritto politico.

Nessun libanese è più o meno cittadino di qualsiasi altro.

Nessuna maggioranza acquisisce diritti più fondamentali per numero.

Nessuna minoranza perde parte della sua dignità politica attraverso il suo declino digitale.

Nessuna comunità possiede lo stato.

Nessun cittadino appartiene politicamente alla sua comunità prima di appartenere alla Repubblica.

Principio di fondazione

Non chiediamo più quanto dobbiamo sapere quali sono i nostri diritti. I nostri diritti precedono il nostro numero.

Principio democratico

La maggioranza governa, ma non domina mai. La minoranza può perdere un’elezione, ma non può mai perdere i suoi diritti.

Principio di cittadinanza

Negli occhi della Repubblica, non c’è cristiano, nessun musulmano, nessun druso, nessun cittadino senza confessione. In primo luogo, c’è un cittadino libanese, libero e uguale nei diritti. La sua religione appartiene a lui. La Repubblica appartiene a tutti.

LEGALE E ISTITUZIONE

1. Cittadinanza prima

La Convenzione non nega le comunità. Cambia il loro posto nell’ordine politico: l’affiliazione religiosa diventa una libertà protetta, mentre la cittadinanza diventa la prima qualità giuridica nel rapporto con lo Stato.

2. Protezione senza veto permanente

Le Comunità non hanno un diritto generale di blocco. Le loro garanzie coprono un nucleo preciso dei diritti e sono protette dalla Corte costituzionale. Il sistema mira quindi a prevenire la tirannia della maggioranza senza istituzionalizzare la paralisi confessionale.

3. Casa dei cittadini e Senato del pluralismo

La Camera dei deputati è destinata a diventare non-denominazionale e a rappresentare i cittadini. Il Senato avrebbe limitato le competenze a questioni veramente fondamentali relative al patto nazionale, alle libertà e al pluralismo.

4. rimedi costituzionali individuali

La creazione di un rimedio individuale è un elemento decisivo: un libanese non dipende più da un leader politico o comunitario per difendere i suoi diritti costituzionali. Egli stesso divenne soggetto e custode della Costituzione.

5. Stato civile liberamente scelto

Lo status civile comune deve essere accessibile a tutti i cittadini. Gli statuti religiosi possono rimanere per coloro che li scelgono liberamente, soggetti al rispetto del nucleo immateriale dei diritti fondamentali.

6. Deconfessione della sequenza

Il metodo scelto è progressivo: creare garanzie, riformare la giustizia e il controllo costituzionale, smentire l’amministrazione e poi trasformare la rappresentanza politica. La certezza giuridica precede quindi l’eliminazione delle quote.

7. Monopoli di forza legittima

Nessun patto di cittadinanza può lavorare su una base sostenibile se parte della popolazione dipende da una particolare forza armata per la sua sicurezza. La garanzia comunitaria deve provenire dallo stato e dalla legge, non da una milizia straniera o da un protettore.

8. Sfondo giuridico

Per produrre effetti vincolanti, la Convenzione dovrebbe essere integrata nel vertice dell’ordinamento giuridico libanese. La sua versione finale richiederebbe una revisione costituzionale, accompagnata da leggi organiche relative, tra l’altro, alla Corte costituzionale, al Senato, alle elezioni, allo status civile e alla lotta contro la discriminazione.

FORMAZIONE SUMMARIA

Il vecchio sistema ha cercato di proteggere le comunità condividendo lo stato tra di loro. La Convenzione di Beirut protegge le comunità rendendo impossibile il loro dominio reciproco, e poi gradualmente rende lo Stato a tutti i cittadini.

Bernard Raymond Jabre

Convenzione di Beirut1

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